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94803980

Condizioni generali di vendita

§ 1 Validità delle Condizioni generali di lavorazione e fornitura e gestore del negozio online

  1. Per tutti i contratti stipulati tramite lo shop online etichetta.it, gestito da CCL Label Trittenheim GmbH (di seguito denominata „CCL“) e dall‘acquirente, ordinante o committente (di seguito denominato „Committente“), in aggiunta agli ulteriori accordi contrattuali si applicano esclusivamente le presenti Condizioni generali di lavorazione e fornitura. CCL non riconosce termini e condizioni differenti o supplementari, anche in caso di fornitura incondizionata di servizi o di accettazione del pagamento, a meno che CCL non ne accetti espressamente la validità per iscritto.
  2. Salvo quanto altrimenti previsto dalle seguenti disposizioni, le presenti Condizioni generali di lavorazione e fornitura si applicano esclusivamente alle transazioni commerciali con imprenditori ai sensi del § 14 del Codice Civile tedesco (BGB).
  3. I contratti saranno stipulati con:

CCL Label Trittenheim GmbH
Moselweinstraße 32-34
54349 Trittenheim
Telefono: +39 0694803980 E-mail: info@etichetta.it
Amministratori: James Nilles, Uwe Refflinghaus
Iscritta al Registro delle Imprese presso: Tribunale di Wittlich
Numero di iscrizione al Registro: HRB 21242 N. partita IVA: DE149944433

§ 2 Oggetto del contratto

  1. Oggetto del contratto è la produzione e la fornitura di etichette da parte di CCL in conformità alle specifiche esigenze del Committente.
  2. CCL si riserva il diritto di eseguire o far eseguire l’elaborazione dell’oggetto della fornitura o della prestazione in un‘altra azienda senza costi aggiuntivi per il Committente.

§ 3 Stipula del contratto e account cliente

  1. Per la stipula del contratto tramite il negozio online all‘indirizzo web etichetta.it. è disponibile esclusivamente la lingua italiana o tedesca.
  2. Sul sito web etichetta.it, il Committente ottiene l’accesso al cosiddetto calcolatore, con il quale può calcolare il prezzo delle etichette desiderate inserendo i parametri corrispondenti e cliccando infine sul pulsante „Continua“. Cliccando sul pulsante „Continua“, il Committente non sta ancora effettuando un ordine vincolante.
  3. Per poter effettuare ordini presso CCL, il Committente deve prima di tutto disporre di un account cliente con il quale poter accedere al negozio online. La creazione di un account cliente è gratuita per il Committente e non costituisce un ordine vincolante.
  4. Se il Committente ha effettuato l‘accesso tramite il proprio account cliente, ha la possibilità di caricare i relativi dati pronti per la stampa dell‘etichetta calcolata e di visualizzare un‘anteprima dell‘etichetta. I dati forniti dal Committente in relazione al suo ordine non saranno sottoposti ad alcun controllo da parte di CCL e la responsabilità dell‘esattezza dei dati forniti è esclusivamente a carico del Committente.
  5. Cliccando sul pulsante “Ordina ora” dopo aver inserito tutti i dettagli necessari, il Committente effettua un ordine vincolante per l‘etichetta calcolata. L‘ordine può tuttavia essere impartito e trasmesso a CCL solo se il Committente accetta la validità delle presenti condizioni contrattuali spuntando l‘opzione „Ho letto e approvo le condizioni generali di vendita online e l’informativa sulla privacy“, che costituiranno quindi la base del suo ordine. L’ordine ha carattere vincolante per il Commmittente.
  6. L‘ordine del Committente costituisce un‘offerta a CCL per la stipula di un contratto di vendita. CCL comunicherà la ricezione dell‘ordine con una conferma di ricezione inviata via e-mail, che il Committente potrà stampare e salvare. Tale conferma di ricezione non costituisce un‘accettazione dell‘offerta da parte di CCL, ma ha l’unica funzione di informare il Committente del ricevimento dell‘ordine da parte di CCL.
  7. Il contratto si considera concluso con la conferma dell‘ordine da parte di CCL. Anche l‘invio delle etichette ordinate è da intendersi come conferma dell‘ordine.
  8. CCL non è obbligata ad accettare l‘ordine del Committente.
  9. Effettuando il login al proprio account cliente, il Committente può successivamente seguire lo stato di avanzamento dei propri ordini. I dettagli dell‘ordine vengono memorizzati su etichetta.it e possono essere in qualsiasi momento visualizzati, stampati o salvati dal Committente nel proprio computer locale.
  10. Il Committente può cancellare l‘account cliente in qualsiasi momento (salvo le eccezioni previste per legge) inviando una e-mail con i propri dati cliente a info@etichetta.it.

§ 4 Prova

  1. Il Committente ha la possibilità di richiedere una prova a pagamento. La realizzazione di una prova è gratuita solo nel caso in cui ciò sia stato espressamente convenuto.
  2. Le informazioni mancanti, errate o incomplete sono da considerarsi come non espressamente concordate e non creano alcun obbligo da parte di CCL.
  3. Se il Committente revoca un ordine effettuato, CCL ha la facoltà di addebitare il 10% del prezzo di fornitura o di esecuzione quale rimborso dei costi sostenuti per l‘elaborazione dell‘ordine e per il mancato guadagno, fatta salva la possibilità di richiedere un risarcimento danni effettivo più elevato. Il Committente si riserva il diritto di dimostrare che il danno effettivo era inferiore.

§ 5 Nessun diritto di recesso o di restituzione

Il diritto di recesso o di restituzione ai sensi del § 312d del Codice Civile tedesco (BGB) non sussiste per il Committente ai sensi delle disposizioni di cui al § 312d, comma 4, punto 1 del Codice Civile tedesco (BGB), in quanto l‘oggetto del contratto è la produzione di etichette secondo le esigenze specifiche del cliente, etichette che non possono essere commercializzate in altro modo da CCL.

§ 6 Modifiche al contratto

  1. Se il Committente desidera modificare l‘oggetto della fornitura o della prestazione dopo la conclusione del contratto, è necessario un accordo contrattuale separato.
  2. Schizzi, bozze, campionature, prove di stampa, prototipi, bozze di correzione e lavori preliminari simili saranno inviati al Committente solo su sua espressa richiesta scritta.
  3. Le modifiche successive su richiesta del Committente, compresi i conseguenti tempi di fermo macchina, saranno addebitati al Committente stesso.
  4. CCL si riserva il diritto di apportare le opportune modifiche all’oggetto della fornitura o della prestazione in caso di informazioni mancanti. Gli inconvenienti dovuti a informazioni mancanti o errate, in particolare costi aggiuntivi o danni, sono a carico del Committente.
  5. Resta salvo il diritto di apportare modifiche tecniche all’oggetto della fornitura o della prestazione, purché non pregiudichino lo scopo del contratto, in particolare per quanto riguarda il materiale e il design.

§ 7 Consegna, tempi di consegna

  1. La consegna viene effettuata, salvo altrimenti concordato, all‘indirizzo di consegna indicato dal Committente. In deroga al § 271 del Codice Civile tedesco (BGB), le consegne vengono effettuate dopo la produzione della merce ordinata nel corso dell‘attività ordinaria.
  2. I termini di consegna o di esecuzione notificati e le date di consegna o di esecuzione sono soggetti alla riserva di una consegna anticipata tempestiva e senza difetti, o di interruzioni imprevedibili della produzione.
  3. I termini di consegna e di esecuzione si prolungano automaticamente del periodo durante il quale il Committente non adempia ai propri obblighi nei confronti di CCL. In particolare, i termini di consegna e di esecuzione sono sospesi per la durata dell‘esame delle prove di stampa, delle bozze di stampa, delle prove, dei campioni ecc. da parte del Committente, dal momento della spedizione al Committente fino all’approvazione definitiva. Ciò vale anche per le date di consegna e di esecuzione.
  4. Il termine di consegna o di esecuzione si considera rispettato se l’oggetto della fornitura o della prestazione ha lasciato lo stabilimento di CCL entro la scadenza del termine stesso.
  5. Forniture o prestazioni parziali sono consentite nella misura in cui ciò sia ragionevole per il Committente e possano essere fatturate separatamente.

§ 8 Inadempimento dell‘accettazione

  1. Se il Committente non prende in consegna la merce alla data di consegna comunicata da CCL a causa di circostanze di cui sia responsabile il Committente stesso, CCL può chiedere il risarcimento delle eventuali spese supplementari sostenute.
  2. Nel caso in cui il ritardo nella consegna o nell‘esecuzione sia imputabile al Committente, CCL può addebitare costi di magazzinaggio di importo pari allo 0,5% per ogni mese di ritardo o parte di esso, fino a un massimo pari al 5% del prezzo della fornitura o delle prestazioni. Le parti contraenti hanno la facoltà di dimostrare costi di magazzinaggio superiori o inferiori. CCL ha il diritto di stabilire un luogo di conservazione adeguato a spese e a rischio del Committente e di assicurare l’oggetto della fornitura o della prestazione.
  3. I prodotti di competenza del Committente, in particolare i dati e i supporti di dati, saranno archiviati oltre il momento della consegna da CCL solo previo accordo espresso e dietro compenso speciale.
  4. Se CCL ha diritto a richiedere un risarcimento danni in luogo della prestazione, può richiedere il 15% del prezzo fatta salva la possibilità di richiedere un risarcimento danni effettivo più elevato, a meno che il Committente non dimostri che non si è verificato alcun danno o che il danno è notevolmente inferiore al prezzo forfettario.

§ 9 Forza maggiore

  1. In casi di forza maggiore i termini di consegna e di esecuzione di CCL si prolungano per la durata dell’impedimento. Tali casi includono, ma non si limitano a, circostanze per le quali CCL non è responsabile, come guerra, danni da incendio, scioperi, serrate, interruzioni del traffico, atti di governo, interruzioni o gravi perturbazioni dell’attività come ad es. carenza di materiale o di energia non imputabili a CCL, né ai suoi subappaltatori incaricati da CCL o ai suoi fornitori. Ciò vale anche nel caso in cui CCL fosse già in ritardo al momento in cui si sono verificate tali circostanze.
  2. CCL comunicherà tempestivamente al Committente l‘inizio e la fine di tali impedimenti non appena ne verrà a Conoscenza.
  3. Se la consegna o la prestazione subiscono un ritardo di oltre sei settimane, sia il Committente che CCL hanno diritto a recedere dal contratto per quanto riguarda l’ambito della prestazione interessato dall’impedimento.

§ 10 Prezzi, spese postali e di spedizione

  1. Prima di effettuare un ordine vincolante, il Committente deve essere informato del prezzo corrispondente all‘oggetto del contratto, che deve confermare effettuando un ordine vincolante. Se non diversamente concordato, i prezzi convenuti sono da intendersi in euro ai sensi delle disposizioni della clausola EXW (franco fabbrica) degli INCOTERMS 2010 più IVA, spese di trasporto, di imballaggio e di assicurazione del trasporto e altre spese di spedizione. L’IVA prevista per legge e le altre componenti del prezzo sono indicate separatamente in fattura.
    a) Spese postali e di spedizione all’interno della Unione Europea: per consegne all‘interno della UE non sono previsti costi per la spedizione. La spedizione espressa viene addebitata in aggiunta e indicata in fattura.
    b) Spese postali e di spedizione al di fuori della UE: le spese postali e di spedizione fuori dall‘UE sono calcolate in base al peso e vengono mostrate al Committente prima che l‘acquisto sia completato.
  2. Questi prezzi sono validi per quantità normali (fino a 10 kg) di merce da spedire. In caso di ordini all‘ingrosso (oltre 10 kg), CCL si riserva espressamente il diritto di modificare di conseguenza le spese di spedizione.
  3. Per gli ordini spediti al di fuori della Unione Europea, il Paese di destinazione potrebbe addebitare eventuali tasse di importazione, dazi e spese doganali. Eventuali dazi e tasse di importazione saranno riscossi dall‘ufficio doganale di importazione competente e saranno addebitati al destinatario. Essi dipendono dalle norme di importazione del Paese destinatario. Il Committente può richiedere ulteriori informazioni all‘ufficio doganale competente.
  4. CCL ha il diritto di apportare ragionevoli modifiche al prezzo concordato nel caso in cui prima o durante l‘esecuzione dell’ordine vengano apportate modifiche a causa di errori nelle informazioni o nei documenti forniti dal Committente, o nel caso in cui il Committente desideri apportare modifiche in altro modo.
  5. CCL assicurerà la merce da spedire solo su richiesta e a spese del Committente.

§ 11 Pagamento, opzioni di pagamento, mora

  1. Il Committente si impegna a pagare il prezzo concordato.
  2. Il Committente può pagare il prezzo di acquisto tramite carta di credito, PayPal o mediante addebito diretto. CCL si riserva di offrire l’opzione di pagamento a vista fattura a seguito di un’adeguata verifica della solvibilità. Nel caso in cui il Committente non sia residente nella Unione Europea, CCL si riserva il diritto di accettare esclusivamente pagamenti tramite carta di credito. A tutela del rischio di credito, CCL si riserva espressamente il diritto di autorizzare le consegne solo in caso di pagamento tramite PayPal o pagamento anticipato.
  3. Si applica il § 286, comma 3 del Codice Civile tedesco (BGB), secondo il quale il Committente è da considerarsi in mora 30 giorni dopo la scadenza del pagamento del prezzo d‘acquisto. In caso di ritardo nel pagamento, dilazione di pagamento o esecuzione parziale, CCL è autorizzata, qualora il Committente sia un imprenditore ai sensi del 14 del Codice Civile tedesco (BGB), a richiedere gli interessi di mora al tasso annuo di 9 punti percentuali oltre al relativo tasso di base. CCL ha inoltre diritto a richiedere un importo forfettario di mora pari a 40,00 euro. L’importo forfettario è ascritto alle spese di difesa legale eventualmente sostenute a causa della mora.
  4. Nel caso in cui il Committente sia un consumatore ai sensi del § 13 del Codice Civile tedesco (BGB), CCL ha diritto a richiedere gli interessi di mora al tasso annuo di 5 punti percentuali oltre al relativo tasso di base.
  5. È fatto salvo il diritto di dimostrare l’esistenza di un danno maggiore.
  6. CCL è inoltre autorizzata a ritardare l’esecuzione di ulteriori prestazioni fino al saldo di tutte le fatture scadute.

§ 12 Luogo di esecuzione, accettazione, trasferimento del rischio, imballaggio

  1. Il luogo di esecuzione dei servizi ordinati è lo stabilimento di CCL. Se non diversamente concordato per iscritto, CCL provvederà alla spedizione della merce al luogo di destinazione indicato dal Committente. Il Committente è tenuto ad accettare la merce.
  2. Il rischio di eventuali difetti della merce passa al Committente nel momento in cui venga dichiarato che la merce è pronta per la stampa, a meno che tali difetti non siano sorti o possano essere rilevati solo nella produzione successiva a tale dichiarazione.
  3. Il rischio di distruzione, smarrimento o danneggiamento della merce passa al Committente al momento della notifica della disponibilità alla spedizione, o al momento dell’affidamento della merce all‘impresa di trasporto.
  4. Salvo altrimenti concordato, CCL stabilisce la tipologia e le dimensioni dell‘imballaggio. Gli imballaggi a perdere saranno smaltiti dal Committente.
  5. In caso di danneggiamento o smarrimento della merce in transito è necessario fare immediatamente un inventario e informare CCL. Le richieste di risarcimento derivanti da eventuali danni da trasporto devono essere presentate immediatamente dal Committente al trasportatore.

 

§ 13 Obbligo di ispezione e comunicazione tempestiva del reclamo

  1. Ai sensi del § 377 del Codice commerciale tedesco (HGB) il Committente è tenuto a controllare la merce immediatamente dopo la consegna, in particolare per i prodotti preliminari e semilavorati inviati per la correzione, per individuare la presenza di eventuali difetti e danni, nonché a notificare a CCL, immediatamente dopo la loro scoperta, anche eventuali difetti e danni rilevati in un secondo momento, fornendo a CCL un campione di controllo della consegna in questione. Le disposizioni del § 377 del Codice commerciale tedesco (HGB) si applicano per analogia ai servizi e alle prestazioni. I reclami per merce difettosa devono essere presentati per iscritto.
  2. Se il Committente è un consumatore ai sensi del § 13 del Codice Civile tedesco (BGB), le consegne devono essere ispezionate entro un termine ragionevole e, in caso di difetto, i reclami devono essere presentati immediatamente. Se il Committente è un consumatore ai sensi del § 13 del Codice Civile tedesco (BGB), i prodotti preliminari e semilavorati inviati per la correzione devono essere ispezionati immediatamente e, in caso di difetto, i reclami devono essere presentati immediatamente. Per gli imprenditori ai sensi del § 14 del Codice Civile tedesco (BGB) valgono le disposizioni del § 377 del Codice commerciale tedesco (HGB) e le disposizioni estere analoghe. Per i servizi e le prestazioni lavorative, il § 377  del Codice Civile tedesco (BGB) si applica per analogia agli imprenditori. I reclami per merce difettosa devono essere presentati per iscritto.
  3. Non è consentito l‘utilizzo di forniture o prestazioni difettose. Se non è stato possibile scoprire un difetto al momento del ricevimento della merce o della fornitura delle prestazioni, qualsiasi ulteriore utilizzo dell‘oggetto della fornitura o della prestazione deve essere interrotto immediatamente dopo la scoperta. L‘onere della prova dell‘esistenza di un difetto occulto è a carico del Committente.
  4. Il Committente consegna a CCL la merce contestata e concede a CCL il tempo necessario ad esaminare il difetto contestato. In caso di reclami ingiustificati, CCL si riserva il diritto di addebitare al Committente i costi sostenuti per il controllo della merce.
  5. Il reclamo per merce difettosa non esonera il Committente dall‘obbligo di adempiere ai propri obblighi di pagamento.
  6. I difetti di una parte della merce consegnata non danno diritto al Committente di presentare reclamo per l‘intera fornitura, a meno che il Committente non abbia alcun interesse alla fornitura parziale.
  7. Per quanto riguarda gli scostamenti dimensionali nella fornitura o nelle prestazioni che devono essere fornite da CCL, non è consentito presentare alcun reclamo se tali scostamenti possono essere qualificati come abituali nel commercio o nel settore.
  8. In caso di riproduzioni in tutti i processi di fabbricazione, non è possibile contestare piccole deviazioni di poca importanza dall‘originale. Lo stesso vale per il confronto tra altri modelli (ad prove, bozze di stampa) e il prodotto finale.

§ 14 Garanzia

  1. In caso di difetto dell’oggetto della fornitura o della prestazione di CCL, CCL ha la facoltà, a propria discrezione, di rimediare al difetto, di fornire una sostituzione o di emettere una nota di credito.
  2. Al difetto può rimediare anche il Committente, previa consultazione con CCL.
  3. Le eventuali richieste di risarcimento del Committente per le spese necessarie all‘adempimento successivo, in particolare le spese di trasporto, di viaggio, di manodopera e di materiale, sono escluse nel caso in cui l’aumento delle spese sia dovuto al successivo trasporto della merce in un luogo diverso dal quello dello stabilimento del Committente.
  4. Le consegne in eccesso o in difetto fino al 10% della tiratura ordinata non possono essere contestate. Sarà fatturata la quantità consegnata. In caso di consegne di prodotti cartacei su misura di peso inferiore a 1.000 kg, la percentuale sale al 20%, mentre per le consegne di peso inferiore a 2.000 kg sale al 15%.
  5. È esclusa la garanzia per difetti che non incidono o incidono solo in misura irrilevante sul valore o sull‘utilizzabilità.

§ 15 Vizio giuridico

  1. Gli ordini commissionati sulla base di disegni, schizzi o altre informazioni fornite a CCL vengono eseguiti a rischio esclusivo del Committente. Nel caso in cui, a conseguenza dell‘esecuzione di tali ordini, CCL invada i diritti di proprietà di terzi, il Committente è tenuto a esonerare CCL da eventuali richieste di risarcimento da parte dei titolari di tali diritti. Eventuali danni ulteriori sono a carico del Committente.
  2. È esclusa la responsabilità di CCL per qualsiasi violazione dei diritti di proprietà in relazione alla combinazione o all‘utilizzo dell’oggetto della fornitura o della prestazione con altri prodotti, a meno che CCL non sia responsabile di tale violazione.
  3. In caso di vizi giuridici, CCL è autorizzata, a propria discrezione, a procurarsi le licenze necessarie per i diritti di proprietà industriale violati, o a rimediare ai vizi dell’oggetto della fornitura o della prestazione mettendo a disposizione del Committente una fornitura o una prestazione modificata in misura accettabile per il Committente stesso.
  4. Il luogo effettivo di utilizzo o di applicazione delle prestazioni di CCL non è noto a CCL. Il Committente è pertanto tenuto a controllare in proprio se nel luogo di consegna o di utilizzo si verificano violazioni dei diritti di proprietà industriale o altre violazioni dovute alla consegna o all’utilizzo delle prestazioni di CCL, e se i servizi di stampa di modelli possano essere inoltre impiegati nel luogo di utilizzo. La responsabilità di CCL per la violazione di diritti di proprietà industriale di terzi si estende esclusivamente ai diritti di proprietà industriale registrati e pubblicati in Germania, a meno che CCL non sia responsabile di un violazione di diritti di proprietà industriale a più ampio raggio. Per le richieste di risarcimento danni si applica il § 16.
  5. Una cessione o concessione di diritti di proprietà industriale o di diritti d‘autore da CCL al Committente, in particolare di diritti di proprietà industriale esistenti, non sarà oggetto della fornitura o della prestazione che CCL deve fornire. La natura e la portata dei diritti di utilizzo o dei diritti di proprietà industriale da concedere sono oggetto di un accordo contrattuale separato.
  6. Gli elementi operativi come dati, filmati, litografie, strumenti e supporti di stampa utilizzati da CCL per l‘esecuzione dell‘ordine rimangono di proprietà di CCL anche se vengono fatturati separatamente e non vengono consegnati; eventuali diritti d‘autore sono dovuti a CCL.
  7. Tutte le idee e i documenti progettati da CCL, ivi inclusi (ma non limitatamente a) campioni, manichini, schizzi, bozze, informazioni tecniche, litografie, stampe di prova, ecc., sono protetti dai diritti di proprietà intellettuale di CCL e non possono essere utilizzati o sfruttati in alcuna forma senza il consenso di CCL, a meno che tali prodotti non siano stati fabbricati esclusivamente in conformità alle specifiche e alle istruzioni del Committente.
  8. Se CCL realizza prodotti per conto del Committente sulla base di disegni, modelli, campioni o altri documenti tecnici forniti dal Committente o sulla base di requisiti di processo specificati dal Committente, il Committente è responsabile di garantire che i diritti di proprietà industriale di terzi non vengano violati. Nel caso in cui terzi vietino a CCL in particolare di fabbricare e fornire tali prodotti sulla base dei diritti di proprietà industriale esistenti, CCL è autorizzata, senza essere obbligata ad esaminare la situazione giuridica, a cessare ogni ulteriore attività nell’ambito in questione e a chiedere al Committente il risarcimento dei danni.
  9. Con la consegna di tali disegni, documenti e simili, nonché in presenza dei risultati del procedimento richiesti, delle formulazioni specificate e dell‘utilizzo dei materiali prescritti , il Committente è tenuto a esonerare CCL da qualsiasi rivendicazione di terzi a tal riguardo.

§ 16 Responsabilità

  1. Se CCL, i suoi rappresentanti legali, i suoi dipendenti o i suoi ausiliari violano intenzionalmente o per negligenza grave un obbligo, in particolare un obbligo derivante dal rapporto contrattuale, o commettono un atto illecito intenzionalmente o per negligenza grave, CCL risponde del danno da ciò derivante al Committente ai sensi delle disposizioni di legge.
  2. Se CCL, i suoi rappresentanti legali, i suoi dipendenti o i suoi ausiliari violano un obbligo per  semplice  negligenza, sono  escluse le richieste di risarcimento danni da parte del Committente nei confronti di CCL, di qualsiasi tipo e per qualsiasi motivo legale, in particolare per violazione di obblighi derivanti dal rapporto contrattuale o per illecito civile. Ciò non si applica in caso di violazione per semplice negligenza di un obbligo contrattuale essenziale. In questo caso la responsabilità è limitata ai danni prevedibili tipici del contratto. Per obbligo contrattuale essenziale è da intendersi in questo senso un obbligo il cui adempimento renda possibile la corretta esecuzione del contratto e sul cui rispetto il Committente faccia e possa fare regolarmente affidamento.
  3. La suddetta esclusione o limitazione di responsabilità non si applica in caso di lesioni colpose alla vita, al corpo o alla salute, in caso di occultamento fraudolento di un difetto, nel caso in cui non sia soddisfatta una garanzia di qualità e quando sussista una responsabilità ai sensi della legge sulla responsabilità del prodotto.
  4. Le disposizioni di cui sopra non pregiudicano l’applicabilità delle norme di legge sull‘onere della prova.
  5. I diritti di regresso del Committente nei confronti di CCL sussistono solo nella misura in cui il Committente non abbia stipulato con il proprio cliente un accordo che vada oltre le pretese legali di risarcimento per difetti e danni.
  6. Qualsiasi responsabilità di CCL è esclusa nella misura in cui il Committente abbia a sua volta effettivamente limitato la propria responsabilità nei confronti del proprio cliente.

§ 17 Prescrizione

  1. Il termine di prescrizione per le rivendicazioni e i diritti causati da difetti dei prodotti, dei servizi e delle prestazioni lavorative di CCL e dai danni che ne derivano è pari a 1 anno. L‘inizio della decorrenza del termine di prescrizione è disciplinato dalle disposizioni di legge.  Nei casi di cui al 438, comma 1, punto 2, § 438, comma 3, § 479, § 634a, comma 1, punto 2 e § 634a, comma 3 del Codice Civile tedesco (BGB) si applica il termine di prescrizione ivi previsto. Se CCL è responsabile per i danni ai sensi del § 15, il periodo di garanzia relativo alla richiesta di risarcimento danni è disciplinato dalle disposizioni di legge.
  2. Le misure di adempimento successivo non sospendono il termine di prescrizione applicabile all‘adempimento originario, né causano un nuovo inizio della decorrenza del termine di prescrizione. L’applicabilità del § 212 del Codice Civile tedesco (BGB) rimane inalterata.

§ 18 Acquisizione della proprietà

  1. CCL si riserva il diritto di proprietà su tutti gli oggetti del contratto fino al completo pagamento di tutti i crediti ad essa spettanti in virtù del rapporto commerciale con il Committente. CCL si riserva tutti i diritti di proprietà e i diritti d‘autore sulle illustrazioni, i disegni, i calcoli e gli altri documenti (tecnici) messi a disposizione.
  2. Se una qualsiasi proprietà di CCL viene elaborata, combinata o mescolata con proprietà di un‘altra parte, CCL acquisisce la proprietà del nuovo prodotto in conformità con le disposizioni del § 947 del Codice Civile tedesco (BGB).
  3. Se l‘elaborazione, la combinazione o il mescolamento sono effettuati in modo tale che la prestazione di terzi debba essere considerata come l‘elemento principale, CCL acquisisce la proprietà in  proporzione al  valore della propria prestazione rispetto a quella di terzi al momento dell‘elaborazione, della combinazione o del mescolamento.
  4. Nel caso in cui CCL acquisisca la proprietà di un oggetto con la propria prestazione, CCL si riserva la proprietà dell‘oggetto fino a quando tutti i crediti esistenti derivanti dal rapporto commerciale con il Committente non siano stati liquidati.
  5. Il Committente è tenuto a conservare con cura la merce oggetto di riserva di proprietà e, se necessario, ad eseguire in tempo utile e a proprie spese i lavori di manutenzione e riparazione. Il Committente è tenuto ad assicurare a proprie spese la merce oggetto di riserva di proprietà contro il rischio di smarrimento e di danni. Eventuali richieste di garanzia in caso di danno devono essere cedute a CCL.
  6. Il Committente ha il diritto di rivendere la merce di cui CCL è proprietaria o comproprietaria nel corso dell‘attività commerciale ordinaria, a condizione di rispettare gli obblighi derivanti dal rapporto commerciale con CCL. In tal caso il credito derivante dalla vendita si considera ceduto a CCL nella proporzione in cui il valore della prestazione di CCL garantita dalla riserva di proprietà sta al valore totale della merce. Il Committente rimane autorizzato a riscuotere tale credito anche dopo la cessione. Resta inalterata la facoltà di CCL di riscuotere tale credito.
  7. Il diritto del Committente di disporre della merce oggetto di riserva di proprietà da parte di CCL e di riscuotere i crediti ceduti a CCL si estingue non appena il Committente smetta di adempiere ai propri obblighi di pagamento e/o non appena venga presentata una domanda di apertura di una procedura d‘insolvenza. In questi casi, e in caso di qualsiasi altro comportamento del Committente che violi il contratto, CCL ha il diritto di ritirare la merce consegnata con riserva di proprietà senza previo sollecito.
  8. Il Committente è tenuto a informare immediatamente CCL in caso di pericolo per la riserva di proprietà di quest’ultima, in particolare in caso di insolvenza, insolvibilità e provvedimenti di esecuzione. Su richiesta di CCL, il Committente è tenuto a fornire a CCL tutte le informazioni necessarie relative alle scorte di merce in comproprietà con CCL e ai crediti ceduti a CCL, nonché a informare i propri clienti della cessione. Il Committente sostiene CCL in tutte le misure necessarie a proteggere la proprietà condivisa con CCL e ne sostiene i costi.
  9. Per tutti i crediti derivanti dal contratto, CCL dispone di un diritto di pegno su tutte le merci del Committente che entrino in possesso di CCL in virtù del contratto. Il diritto di pegno può essere rivendicato anche per crediti derivanti da forniture o prestazioni precedenti, nella misura in cui questi siano legati all‘oggetto della fornitura o della prestazione. Il diritto di pegno si applica ad altre pretese derivanti dal rapporto commerciale, nella misura in cui tale diritto di pegno non sia stato contestato o nella misura in cui sia stato dichiarato esecutivo. Si applicano i §§ 1204 e seguenti del Codice Civile tedesco (BGB) e il § 50, comma 1 del regolamento in materia di insolvenza.
  10. Se il valore realizzabile delle garanzie supera i crediti di CCL di oltre il 10%, CCL, su richiesta del Committente, svincolerà a propria discrezione le garanzie in tale misura.

§ 19 Diritto applicabile

  1. Il foro competente locale esclusivo è quello della sede sociale di CCL. CCL ha diritto a intentare un‘azione legale nei confronti del Committente davanti a qualsiasi altro tribunale competente secondo la legge.
  2. I rapporti commerciali con il Committente sono regolati esclusivamente dal diritto della Repubblica Federale di Germania. Sono escluse l‘applicabilità della CISG („Convenzione di Vienna sulla vendita internazionale“) e del diritto internazionale privato.
  3. Qualora singole parti delle presenti Condizioni generali di lavorazione e fornitura risultino inefficaci, ciò non pregiudica l‘efficacia delle restanti disposizioni. Le parti contraenti si impegnano a  sostituire  la  clausola non valida con un‘altra clausola che si avvicini il più possibile allo scopo economico e al senso giuridico della formulazione originale.

§ 20 Risoluzione delle controversie online per i contratti con i consumatori

CCL Label Trittenheim GmbH non è legalmente obbligata a partecipare a una procedura di risoluzione delle controversie online e non partecipa volontariamente a tale procedura. Ulteriori informazioni sono disponibili sulla piattaforma della Commissione UE per la risoluzione delle controversie online:

https://www.ec.europa.eu/consumers/odr

§ 21 Contatti

CCL Label Trittenheim GmbH Europa-Allee 21
54343 Föhren
E-mail: info@etichetta.it http://www.etichetta.it
Telefono: +39 0694803980